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Art. 3.
Banchi e armadi frigorifer
i
1.        L’apparecchiatura frigorifera dei punti  vendita è costituita da banchi o da armadi chiusi, aventi cioè dispositivi di chiusura in materiale coibente incorporati ed inasportabili, ovvero da banchi o da armadi aperti, aventi cioè di dispositivi di chiusura in materiale coibente non incorporati ed asportabili.2.        I dispositivi di chiusura asportabili, di cui al comma 1, devono essere impiegati obbligatoriamente durante la chiusura dell’esercizio, nel caso di disservizio delle apparecchiature frigorifere e nel caso di interruzione dell’erogazione di energia elettrica a qualsiasi causa imputabile.3.        Nei casi di disservizio o di interruzione dell’erogazione di energia elettrica, il responsabile dell’esercizio di vendita deve adottare le necessarie misure per assicurare il mantenimento delle temperature prescritte, evitando ogni operazione di immissione o prelievo degli alimenti surgelati e, nel caso di sospensione programmata dell’erogazione di energia elettrica, deve predisporre il funzionamento delle apparecchiature a regime massimo almeno due ore prima della sospensione.4.        Le disposizioni di obbligatoria chiusura di cui al comma 2 non si applicano nel caso di apparecchiature frigorifere il cui funzionamento risulti assicurato da energia elettrica erogata da fonti alternative.5.        I banchi espositori, se aperti, devono portare nell’interno una chiara indicazione della linea di massimo carico, che non deve essere superata dagli alimenti surgelati in essi contenuti ed essere muniti di un termometro facilmente visibile, che indichi la temperatura al punto di aerazione al livello della linea di carico massimo.6.        I banchi espositori chiusi e gli armadi frigoriferi devono essere dotati di un termometro, facilmente visibile, collocato sul frontale dell’apparecchio.7.        Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere introdotti insieme agli alimenti surgelati nelle apparecchiature frigorifere di cui al comma 1, a condizione che siano contenuti in involucri protettivi e che, al momento dell’immissione, abbiano una temperatura non superiore a -18° C.
Art. 4.

Modalità di controllo e di campionamento

1.        La temperatura degli alimenti surgelati deve essere controllata secondo le modalità indicate all’allegato 3.
2.        Le modalità di campionamento per il controllo della temperatura degli alimenti surgelati sono riportate all’allegato 4.3.        Gli allegati possono essere modificati o integrati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato per adeguarli a nuove tecnologie, a prescrizioni comunitarie e raccomandazioni dell’organizzazione internazionale di metrologia legale o a norme europee in materia di strumenti di misura.

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