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Art.
3.
Banchi e armadi frigorifer
i1.
L’apparecchiatura frigorifera dei punti vendita è costituita da banchi o da armadi
chiusi, aventi cioè dispositivi di chiusura in materiale coibente
incorporati ed inasportabili, ovvero da banchi o da armadi
aperti, aventi cioè di dispositivi di chiusura in materiale
coibente non incorporati ed asportabili.2.
I dispositivi di chiusura asportabili, di cui al comma
1, devono essere impiegati obbligatoriamente durante la chiusura
dell’esercizio, nel caso di disservizio delle apparecchiature
frigorifere e nel caso di interruzione dell’erogazione di
energia elettrica a qualsiasi causa imputabile.3.
Nei casi di disservizio o di interruzione dell’erogazione
di energia elettrica, il responsabile dell’esercizio di vendita
deve adottare le necessarie misure per assicurare il mantenimento
delle temperature prescritte, evitando ogni operazione di
immissione o prelievo degli alimenti surgelati e, nel caso
di sospensione programmata dell’erogazione di energia elettrica,
deve predisporre il funzionamento delle apparecchiature a
regime massimo almeno due ore prima della sospensione.4.
Le disposizioni di obbligatoria chiusura di cui al
comma 2 non si applicano nel caso di apparecchiature frigorifere
il cui funzionamento risulti assicurato da energia elettrica
erogata da fonti alternative.5.
I banchi espositori, se aperti, devono portare nell’interno
una chiara indicazione della linea di massimo carico, che
non deve essere superata dagli alimenti surgelati in essi
contenuti ed essere muniti di un termometro facilmente visibile,
che indichi la temperatura al punto di aerazione al livello
della linea di carico massimo.6.
I banchi espositori chiusi e gli armadi frigoriferi
devono essere dotati di un termometro, facilmente visibile,
collocato sul frontale dell’apparecchio.7.
Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere
introdotti insieme agli alimenti surgelati nelle apparecchiature
frigorifere di cui al comma 1, a condizione che siano contenuti
in involucri protettivi e che, al momento dell’immissione,
abbiano una temperatura non superiore a -18° C.
Art. 4.
Modalità di controllo e di campionamento
1.
La temperatura degli alimenti surgelati deve essere
controllata secondo le modalità indicate all’allegato 3.2.
Le modalità di campionamento per il controllo della
temperatura degli alimenti surgelati sono riportate all’allegato
4.3.
Gli allegati possono essere modificati o integrati
con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
per adeguarli a nuove tecnologie, a prescrizioni comunitarie
e raccomandazioni dell’organizzazione internazionale di metrologia
legale o a norme europee in materia di strumenti di misura.
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