|
|
|
|
3.
Gli strumenti di misurazione di cui al comma 2, lettera
b), sono approvati dalla competente autorità del Paese dove
i mezzi di trasporto sono stati immatricolati, per i mezzi
di trasporto immatricolati in Italia l’autorità competente
è l’amministrazione metrica del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato che può avvalersi della documentazione
prodotta dalle ditte interessate rilasciata da ente od organismo
riconosciuto e rintracciabile.4.
I mezzi adibiti al trasporto di alimenti surgelati
di cui ai commi 1e 2 devono rispondere alle norme contenute
nell’accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate
deperibili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti
(ATP), ratificato con la legge 2 maggio 1997, n. 264, nonché
alle disposizioni del decreto ministeriale 28 febbraio 1984
relativo ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata.
La sigla di riconoscimento dei predetti mezzi o di un loro
scomparto, da riscontrare sull’attestato internazionale o
nazionale deve essere una delle seguenti:a)
FRC, FRF, RRC, per l’attestato internazionale;b)
FRC, FRF, RRC, CORRC, COFRC, COFRF per l’attestato
nazionale.5.
prodotti diversi da quelli surgelati possono essere
trasportati insieme agli alimenti surgelati a condizione che
siano contenuti in involucri protettivi e che, al momento
del carico, abbiano una temperatura non superiore a - 18°
C.6.
Per distribuzione locale si intende il trasporto degli
alimenti surgelati da un deposito ad un punto vendita o al
consumatore finale effettuato con mezzi di trasporto aventi
una portata utile non superiore a 7 tonnellate.
Art.
2.
Caratteristiche
degli strumenti per la registrazione automatica della temperatura
1.
Gli strumenti per la registrazione automatica della
temperatura devono essere conformi alle specifiche tecniche
riportate nell’allegato 1 ed essere di tipo approvato da parte
delle competenti autorità di cui all’art. 1, comma 3. 2.
Il posizionamento delle sonde termometriche deve essere
effettuato i conformità all’allegato 2.3.
I valori di temperatura rilevati devono essere immediatamente
disponibili e fornire dati operazionali sulle temperature
dell’aria all’interno del veicolo, sufficienti per verificare
se l’impianto frigorifero ed il sistema di distribuzione dell’aria
della cassa funzionano in maniera adeguata.4.
Le registrazione delle temperature, così ottenute,
devono essere datate e conservate per almeno un anno dai destinatari
degli alimenti surgelati.
- 1 - 2
- 3 - 4
- 5 - 6
- 7 - 8
- 9 - 10
- 11 - 12
- 13 - 14
- 15 - 16
- 17 - 18
-
|
|
|