cos'e' l'iias
i surgelati
consumi
documentazione
gli esperti
premio iias
attualita'
info consumatori
l'istituto e la scuola
media e surgelati
links
e-mail
DECRETO 25 settembre 1995, n. 493.

Regolamento di attuazione delle direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delle temperature degli alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento e al metodo di analisi per il controllo delle temperature.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, concernente l'attuazione della direttiva 89/108/CEE, in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana ed in particolare gli articoli 11, comma 2, e 12; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva della Commissione 92/1/ CEE sul controllo delle temperature degli alimenti surgelati e la direttiva 92/2/CEE sulle modalità di campionamento e il metodo di analisi per il controllo delle temperature; Ritenuta la necessità di provvedere all'attuazione di dette direttive precisando i requisiti e le modalità per il riconoscimento degli strumenti di misurazione della temperatura nei mezzi di trasporto degli alimenti surgelati; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; Sentito il ministro dei trasporti; Vista la comunicazione fatta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n.400/1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta Il presente regolamento:
Art. 1. Mezzi di trasporto
1. I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati, devono essere muniti di: a) protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall'art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 110, sugli alimenti surgelati; b) apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata del trasporto, nonché a ristabilirle nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico e scarico; c) un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura dell'aria interna. 2. I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di : a) protezione coibente di cui al comma 1, lettera a); b) generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell'aria in cui si trovano gli alimenti surgelati; c) dispositivi di circolazione dell'aria o comunque sistemi idonei ad uniformare la temperatura interna.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -