DECRETO
25 settembre 1995, n. 493.
Regolamento di attuazione delle direttive 92/1/CEE, relativa
al controllo delle temperature degli alimenti surgelati,
e 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento e al
metodo di analisi per il controllo delle temperature.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, concernente
l'attuazione della direttiva 89/108/CEE, in materia di alimenti
surgelati destinati all'alimentazione umana ed in particolare
gli articoli 11, comma 2, e 12; Visto l'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva della
Commissione 92/1/ CEE sul controllo delle temperature degli
alimenti surgelati e la direttiva 92/2/CEE sulle modalità
di campionamento e il metodo di analisi per il controllo
delle temperature; Ritenuta la necessità di provvedere all'attuazione
di dette direttive precisando i requisiti e le modalità
per il riconoscimento degli strumenti di misurazione della
temperatura nei mezzi di trasporto degli alimenti surgelati;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994; Sentito il ministro dei trasporti;
Vista la comunicazione fatta, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge n.400/1988, al Presidente del Consiglio dei
Ministri; Adotta Il presente regolamento:
Art. 1. Mezzi di trasporto
1. I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale
degli alimenti surgelati, devono essere muniti di: a) protezione
coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata
del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti
dall'art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 1992, n.
110, sugli alimenti surgelati; b) apparecchiature atte ad
uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte
per tutta la durata del trasporto, nonché a ristabilirle
nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico
e scarico; c) un termometro facilmente visibile che misuri
la temperatura dell'aria interna. 2. I mezzi di trasporto,
non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati
devono essere muniti di : a) protezione coibente di cui
al comma 1, lettera a); b) generatore di freddo e strumenti
di registrazione automatica della temperatura che misurino
ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura
dell'aria in cui si trovano gli alimenti surgelati; c) dispositivi
di circolazione dell'aria o comunque sistemi idonei ad uniformare
la temperatura interna.
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