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Art.
12
Metodo di controllo delle temperature
1.
Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature
e le modalità di prelevamento dei campioni sono determinati
in attuazione di disposizioni comunitarie in materia, con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di concerto con il Ministro della sanità.
Art.
13.
1.
I decreti di cui agli articoli 5, comma 2, 6, comma
4, 11, comma 2, e 12 sono adottati ai sensi dell’art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 14
1.
L’art. 2 della legge
27 gennaio 1968, n. 32, è sostituito dal seguente:“L’autorizzazione
amministrativa è concessa per l’unica voce alimenti surgelati”.2.
2. Gli alimenti surgelati non conformi alle disposizioni
del presente decreto possono essere posti in vendita fino
al 30 giugno 1992.3.
E’ abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto
con il presente decreto.
Art. 15.
Sanzioni
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori
alle disposizioni previste dall’art. 3 e 6, comma 1, sono
puniti con l’arresto sino ad un anno e con l’ammenda da lire
60 mila a lire 60 milioni.2.
Si applicano
negli additivi impiegati ai sensi dell’art. 3 nella produzione
di alimenti surgelati, le disposizioni contenute negli articoli
5 e 6, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modifiche ed integrazioni.3.
Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 8 e
9 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.4.
Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni
alle disposizioni previste dagli articoli 4, 7 e 11, commi
1 e 2.5.
L’infrazione al disposto degli articoli 5, 6, commi
2, 5, 10, comma 2, e 14, comma 2 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei
milioni.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.Dato a Roma, addì’ 27 gennaio 1992
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei MinistriRomita,
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarieDe
Michelis, Ministro degli affari esteriMartelli,
Ministro di grazia e giustiziaCarli,
Ministro del tesoroBodrato,
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianatoDe
Lorenzo, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Martelli92g14721-11-1995
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