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Art. 12
Metodo di controllo delle temperature

1.        Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature e le modalità di prelevamento dei campioni sono determinati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sanità.
Art. 13.
1.        I decreti di cui agli articoli 5, comma 2, 6, comma 4, 11, comma 2, e 12 sono adottati ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 14
1.        L’art. 2 della  legge 27 gennaio 1968, n. 32, è sostituito dal seguente:“L’autorizzazione amministrativa è concessa per l’unica voce alimenti surgelati”.2.        2. Gli alimenti surgelati non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere posti in vendita fino al 30 giugno 1992.3.        E’ abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con il presente decreto.
Art. 15.

Sanzioni
1.        Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni previste dall’art. 3 e 6, comma 1, sono puniti con l’arresto sino ad un anno e con l’ammenda da lire 60 mila  a lire 60 milioni.2.         Si applicano negli additivi impiegati ai sensi dell’art. 3 nella produzione di alimenti surgelati, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni.3.        Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 8 e 9 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.4.        Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni alle disposizioni previste dagli articoli 4, 7 e 11, commi 1 e 2.5.        L’infrazione al disposto degli articoli 5, 6, commi 2, 5, 10, comma 2, e 14, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addì’ 27 gennaio 1992
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Romita, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarieDe Michelis, Ministro degli affari esteriMartelli, Ministro di grazia e giustiziaCarli, Ministro del tesoroBodrato, Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianatoDe Lorenzo, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Martelli
92g14721-11-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 272

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