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Art. 9.
Etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore
1. L’etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore, né ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e collettività analoghe, comporta le seguenti diciture:a)       la denominazione di vendita completata dal termine “surgelato”;b)       la quantità netta espressa in unità di massa;c)       l’indicazione del lotto;d)       il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore oppure di un venditore stabilito all’interno della Comunità europea.2.        le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull’imballaggio o sul contenitore o sulla confezione, o su un’etichetta appostavi.
Art. 10.
Importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE1.        Fermo restando le disposizioni comunitarie relative alla condizioni per l’importazione di determinati prodotti, gli alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE sono ammessi all’importazione nel territorio nazionale solo se presentano i seguenti requisiti:a)       siano prodotti secondo normative equivalenti a quelle del presente decreto;b)       siano stati prodotti in stabilimenti riconosciuti idonei dalle competenti autorità nazionali ed inclusi in elenchi ufficiali notificati alle autorità del Paese interessato.
Art. 11.
Trasporti ed apparecchiature frigorifere nella fase di vendita
1. I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto degli alimenti surgelati e gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla vendita di tali prodotto devono essere muniti dei necessari dispositivi intesi a garantire il mantenimento della temperatura nei termini previsti dal presente decreto.
2.        L’art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32 è così sostituito:“Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato  di concerto con il Ministro della sanità sono stabilite le disposizioni da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati nonché le caratteristiche richieste per gli armadi ed i banchi frigoriferi destinati alla conservazione ed alla vendita degli alimenti surgelati. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto si applica la normativa vigente.”.

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