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Art.
9.
Etichettatura
degli alimenti surgelati non destinati al consumatore
1.
L’etichettatura degli alimenti surgelati non destinati
al consumatore, né ai ristoranti, agli ospedali, alle mense
e collettività analoghe, comporta le seguenti diciture:a)
la denominazione di vendita completata dal termine
“surgelato”;b)
la quantità netta espressa in unità di massa;c)
l’indicazione del lotto;d)
il nome o la ragione sociale e la sede del produttore
o del confezionatore oppure di un venditore stabilito all’interno
della Comunità europea.2.
le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate
sull’imballaggio o sul contenitore o sulla confezione, o su
un’etichetta appostavi.
Art.
10.
Importazione
alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla
CEE1.
Fermo restando le disposizioni comunitarie relative
alla condizioni per l’importazione di determinati prodotti,
gli alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti
alla CEE sono ammessi all’importazione nel territorio nazionale
solo se presentano i seguenti requisiti:a)
siano prodotti secondo normative equivalenti a quelle
del presente decreto;b)
siano stati prodotti in stabilimenti riconosciuti idonei
dalle competenti autorità nazionali ed inclusi in elenchi
ufficiali notificati alle autorità del Paese interessato.
Art.
11.
Trasporti
ed apparecchiature frigorifere nella fase di vendita
1. I veicoli
ed i contenitori adibiti al trasporto degli alimenti surgelati
e gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla vendita di
tali prodotto devono essere muniti dei necessari dispositivi
intesi a garantire il mantenimento della temperatura nei termini
previsti dal presente decreto.2.
L’art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32 è così
sostituito:“Con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
di concerto con il Ministro della sanità sono stabilite
le disposizioni da osservare nel trasporto degli alimenti
surgelati nonché le caratteristiche richieste per gli armadi
ed i banchi frigoriferi destinati alla conservazione ed alla
vendita degli alimenti surgelati. Fino alla data di entrata
in vigore del suddetto decreto si applica la normativa vigente.”.
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