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Art.
6.
Produzione
ed immagazzinamento
1.
La produzione ed il confezionamento degli alimenti surgelati
devono avvenire in stabilimenti autorizzati dall'autorità
sanitaria competente, ai sensi dell'art.2 della legge 30 aprile
1962, n. 283.2.
Per i prodotti della pesca le operazioni preliminari possono
essere effettuate a bordo delle navi purché seguite da immediata
surgelazione e da idoneo confezionamento temporaneo; le successive
operazioni di lavorazione o di confezionamento devono essere
effettuate negli stabilimenti autorizzati di cui al comma
1, ovvero su navi officina riconosciute idonee dalla competente
autorità sanitaria locale nel rispetto delle condizioni stabilite
con il decreto ministeriale di cui al comma 4.3.
Per operazioni preliminari si intendono operazioni manuali
o meccaniche quali la decapitazione, la depinnazione, la decaudazione,
la eviscerazione, il dissanguamento.4.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro della marina mercantile, sono stabiliti i requisiti
che devono possedere le navi officina.5.
I locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti
surgelati devono essere dotati di adeguati strumenti di registrazione
automatica della temperatura che misurino, frequentemente
e ad intervalli regolari la temperatura dell'aria. Le registrazioni
devono essere datate e conservate dagli operatori almeno per
un anno
Art.
7.
Confezionamento
degli alimenti surgelati destinati al consumatore
1.
Gli alimenti surgelati destinati al consumatore devono essere
venduti in confezioni originali chiuse dal fabbricante o dal
confezionatore e preparatore con materiale idoneo a proteggere
il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di altro genere
e dalla disidratazione.2.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
alimenti surgelati destinati agli ospedali, ai ristoranti,
alle mense ed altre collettività analoghe.
Art. 8
Etichettatura
degli alimenti surgelati destinati al consumatore
1.
Fermo restando le disposizioni in materia di etichettatura
dei prodotti alimentari, le stesse si applicano agli alimenti
surgelati con le seguenti modalità e integrazioni:a)
la denominazione di vendita, completata dal termine "surgelato";b)
il termine minimo di conservazione completato dalla indicazione
del periodo in cui il prodotto può essere conservato presso
il consumatore;c)
le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo
l'acquisto completate dalla indicazione della temperatura
di conservazione o dell’attrezzatura richiesta per la conservazione;d)
l’avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve
essere ricongelato e le eventuali istruzioni per l’uso;e)
l’indicazione del lotto.2.
le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
alimenti surgelati destinati ai ristoranti, agli ospedali,
alle mense ed altre collettività analoghe.
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