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Art. 6.
Produzione ed immagazzinamento
1. La produzione ed il confezionamento degli alimenti surgelati devono avvenire in stabilimenti autorizzati dall'autorità sanitaria competente, ai sensi dell'art.2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.2. Per i prodotti della pesca le operazioni preliminari possono essere effettuate a bordo delle navi purché seguite da immediata surgelazione e da idoneo confezionamento temporaneo; le successive operazioni di lavorazione o di confezionamento devono essere effettuate negli stabilimenti autorizzati di cui al comma 1, ovvero su navi officina riconosciute idonee dalla competente autorità sanitaria locale nel rispetto delle condizioni stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 4.3. Per operazioni preliminari si intendono operazioni manuali o meccaniche quali la decapitazione, la depinnazione, la decaudazione, la eviscerazione, il dissanguamento.4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono stabiliti i requisiti che devono possedere le navi officina.5. I locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati devono essere dotati di adeguati strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino, frequentemente e ad intervalli regolari la temperatura dell'aria. Le registrazioni devono essere datate e conservate dagli operatori almeno per un anno
Art. 7.
Confezionamento degli alimenti surgelati destinati al consumatore
1. Gli alimenti surgelati destinati al consumatore devono essere venduti in confezioni originali chiuse dal fabbricante o dal confezionatore e preparatore con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di altro genere e dalla disidratazione.2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti surgelati destinati agli ospedali, ai ristoranti, alle mense ed altre collettività analoghe.Art. 8Etichettatura degli alimenti surgelati destinati al consumatore1. Fermo restando le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, le stesse si applicano agli alimenti surgelati con le seguenti modalità e integrazioni:a) la denominazione di vendita, completata dal termine "surgelato";b) il termine minimo di conservazione completato dalla indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato presso il consumatore;c) le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto completate dalla indicazione della temperatura di conservazione o dell’attrezzatura richiesta per la conservazione;d) l’avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato e le eventuali istruzioni per l’uso;e) l’indicazione del lotto.2. le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti surgelati destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense ed altre collettività analoghe.

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