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Art. 3.
Materie prime
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1.Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati devono essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica e devono avere il necessario grado di freschezza.
2. La preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelazione devono essere effettuate senza indugio mediante le attrezzature tecniche tali da contenere al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche.3. Le materie prime utilizzate nella produzione degli alimenti surgelati composti possono essere sottoposte ad un precedente trattamento di conservazione e contenere additivi nei limiti stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, letta g) e 22 legge 30 aprile 1962, n. 283.4. Nella produzione degli alimenti surgelati composti è consentita l'aggiunta di additivi, ivi compresi gli antiossidanti con esclusione degli additivi conservanti, nelle quantità massime stabilite, per i corrispondenti prodotti non surgelati, dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962. N. 283.
Art. 4.
Temperature.
1.La  temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a -18°C.
2. Sono tuttavia tollerate:a) durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3° C della temperatura del prodotto:b) durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3° C.
Art.5.

Mezzi criogeni
1. I mezzi criogeni che possono essere usati per il contatto diretto con gli alimenti da surgelare sono:a) aria;b) azoto;c) anidride carbonica.2. I criteri di purezza dei mezzi criogeni sono stabiliti con decreto del ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, in attuazione di disposizioni comunitarie.

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