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Art.
3.
Materie prime.
1.Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati
devono essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata
qualità merceologica e devono avere il necessario grado di
freschezza.2.
La preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di
surgelazione devono essere effettuate senza indugio mediante
le attrezzature tecniche tali da contenere al minimo le modifiche
chimiche, biochimiche e microbiologiche.3.
Le materie prime utilizzate nella produzione degli alimenti
surgelati composti possono essere sottoposte ad un precedente
trattamento di conservazione e contenere additivi nei limiti
stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli
articoli 5, letta g) e 22 legge 30 aprile 1962, n. 283.4.
Nella produzione degli alimenti surgelati composti è consentita
l'aggiunta di additivi, ivi compresi gli antiossidanti con
esclusione degli additivi conservanti, nelle quantità massime
stabilite, per i corrispondenti prodotti non surgelati, dai
decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera
g) e 22 della legge 30 aprile 1962. N. 283.
Art. 4.
Temperature.
1.La temperatura degli
alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti
del prodotto ad un valore pari o inferiore a -18°C.2.
Sono tuttavia tollerate:a)
durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto non
superiori a 3° C della temperatura del prodotto:b)
durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi
frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso
l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3° C.
Art.5.
Mezzi criogeni
1.
I mezzi criogeni che possono essere usati per il contatto
diretto con gli alimenti da surgelare sono:a)
aria;b)
azoto;c)
anidride carbonica.2.
I criteri di purezza dei mezzi criogeni sono stabiliti con
decreto del ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore
di sanità, in attuazione di disposizioni comunitarie.
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