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“Art. 12
Metodo di controllo delle temperature
1.        Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature e le modalità di prelevamento dei campioni sono determinati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sanità”.
-          Il comma 3 dell’art.17 della legge n.400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.-          La direttiva CEE n. 92/1, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 34 dell’11 febbraio 1992 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 7 maggio 1992, 2ª serie speciale.
Note all’art. 1:-         
Si riporta il testo dell’art. 4 del citato D.lgs 27 gennaio 1992, n 110:“Art. 4.Temperature1. La  temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a -18°C.2. Sono tuttavia tollerate:a) durante il trasporto, brevi fluttuazione verso l'alto non superiori a 3° C della temperatura del prodotto:b) durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazione verso l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3° C.”-         
Il D.M. 28 febbraio 1984 (mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 12 marzo 1984.
95G0524

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