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“Art.
12
Metodo di controllo delle temperature
1.
Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature
e le modalità di prelevamento dei campioni sono determinati
in attuazione di disposizioni comunitarie in materia, con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di concerto con il Ministro della sanità”.
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Il comma 3 dell’art.17 della legge n.400/1988 (Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale
possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma
4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.-
La direttiva CEE n. 92/1, sul controllo delle temperature
nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e
di conservazione degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione
umana, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee n. L 34 dell’11 febbraio 1992 e ripubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 7 maggio
1992, 2ª serie speciale.
Note
all’art. 1:-
Si riporta il testo dell’art. 4 del citato D.lgs 27 gennaio
1992, n 110:“Art. 4.Temperature1. La
temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta
in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore
a -18°C.2. Sono tuttavia tollerate:a) durante il trasporto,
brevi fluttuazione verso l'alto non superiori a 3° C della
temperatura del prodotto:b) durante la distribuzione locale
e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al
consumatore, fluttuazione verso l'alto della temperatura del
prodotto non superiori a 3° C.”-
Il D.M. 28 febbraio 1984 (mezzi di trasporto in regime
di temperatura controllata) è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 12 marzo 1984.95G0524
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