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3.
Trasporto.
Se occorre prelevare campioni durante il trasporto, prelevare in alto e in basso del carico adiacente
allo spigolo di ciascuna porta o coppia di porte.Durante
le operazioni di scarico, scegliere quattro campioni tra i
punti critici seguenti:a) in
alto e in basso del carico adiacente allo spigolo delle porte;b) in
alto del carico in prossimità degli angoli posteriori (il
più lontano possibile dal gruppo criogeno);c) al
centro del carico;d) al
centro della superficie frontale del carico (il più vicino
possibile al gruppo criogeno);e) agli
angoli inferiori o superiori della superficie frontale del
carico (il più vicino possibile al gruppo criogeno).4.
Banchi espositori
per la vendita al dettaglio.5.
Prelevare un campione in tre punti tra quelli più caldi
del banco espositore utilizzato per la vendita.
NOTE
Avvertenza:Il
testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
alle premesse:
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Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 11 del D.lgs.
27 gennaio 1992, n. 110 (attuazione della direttiva 89/108/CEE
in materia di alimenti surgelati destinati all’alimentazione
umana): “2. L’art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32 è
così sostituito: “Con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro
della sanità sono stabilite le disposizioni da osservare nel
trasporto degli alimenti surgelati nonché le caratteristiche
richieste per gli armadi ed i banchi frigoriferi destinati
alla conservazione ed alla vendita degli alimenti surgelati.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto si
applica la formativa vigente”.-
Si riporta il testo dell’art.12 del medesimo D.lgs.
27 gennaio 1992, n. 110:
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