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3.        Trasporto.
Se occorre prelevare campioni  durante il trasporto, prelevare in alto e in basso del carico adiacente allo spigolo di ciascuna porta o coppia di porte.
Durante le operazioni di scarico, scegliere quattro campioni tra i punti critici seguenti:a)       in alto e in basso del carico adiacente allo spigolo delle porte;b)       in alto del carico in prossimità degli angoli posteriori (il più lontano possibile dal gruppo criogeno);c)       al centro del carico;d)       al centro della superficie frontale del carico (il più vicino possibile al gruppo criogeno);e)       agli angoli inferiori o superiori della superficie frontale del carico (il più vicino possibile al gruppo criogeno).4.        Banchi espositori per la vendita al dettaglio.5.        Prelevare un campione in tre punti tra quelli più caldi del banco espositore utilizzato per la vendita.
NOTE 
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: -         
Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 11 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 (attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana): “2. L’art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32 è così sostituito: “Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro della sanità sono stabilite le disposizioni da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati nonché le caratteristiche richieste per gli armadi ed i banchi frigoriferi destinati alla conservazione ed alla vendita degli alimenti surgelati. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto si applica la formativa vigente”.
-          Si riporta il testo dell’art.12 del medesimo D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 110:

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