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ALLEGATO
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MODALITA’
DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEGLI ALIMENTI SURGELATI
DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA.
1. CAMPO
DI APPLICAZINE.
Questo
metodo va applicato soltanto nel caso in cui l’ispezione induce
a supporre il superamento dei valori limite di temperatura
previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110.2.
Principio.La
misurazione della temperatura dei prodotti surgelati si effettua
misurando, mediante una strumentazione adeguata, la temperatura
su un campione prelevato conformemente all’allegato 4.4.
TEMPERATURA.Per
“temperatura” si intende la temperatura di un alimento surgelato
misurata nel punto di posizionamento della parte termosensibile
dello strumento o dispositivo di misura secondo la procedura
di cui al punto 6.3.
Strumenti
ausiliari per la misurazione della temperatura.Si
utilizza uno strumento metallico appuntito, ad esempio un
punteruolo da ghiaccio o una perforatrice manuale o meccanica
o un succhiello di facile pulitura.4.
Specifiche
generali degli strumenti di misura della temperatura Gli
strumenti di misurazione della temperatura devono soddisfare
ai seguenti requisiti:a)
il campo di misura dello strumento deve comprendere
almeno l’intervallo da -20 ° C a + 30° Cb)
il tempo di risposta deve essere tale da consentire
in tre minuti la lettura di una temperatura pari almeno al
90% della differenza tra i valori della lettura iniziale e
della lettura finale;c) l’errore
massimo tollerato sui
valori indicati dallo strumento è pari a ± 0,5° C, nell’intervallo di temperatura da -20C a +30°C;
d) l’indicazione
fornita dallo strumento per una temperatura compresa nell’intervallo
da -20°C a +30° C,
sotto l’influenza di temperature esterne, non deve variare
più di 0,3°C;e) le
divisioni della scala dello strumento devono essere di almeno
0,1C;f)
l’esattezza dello strumento deve essere verificata
ad intervalli periodici non superiori ad un anno;g) lo
strumento deve essere di tipo approvato dall’amministrazione
metrica secondo le modalità di cui all’art.6 del regolamento
sulla fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12
giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni; deve inoltre
essere accompagnato da un certificato di taratura, riconosciuto
valido dall’amministrazione metrica;h) lo
strumento deve poter essere pulito facilmente;i)
la parte termosensibile del dispositivo di misura
deve essere progettata in modo da garantire un buon contatto
termico con il prodotto;j)
le parti elettriche devono essere protette dagli
effetti indesiderabili causati dalla condensa.
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