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ALLEGATO 3
MODALITA’ DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEGLI ALIMENTI SURGELATI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA.
1.       CAMPO DI APPLICAZINE.
Questo metodo va applicato soltanto nel caso in cui l’ispezione induce a supporre il superamento dei valori limite di temperatura previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110.2.        Principio.La misurazione della temperatura dei prodotti surgelati si effettua misurando, mediante una strumentazione adeguata, la temperatura su un campione prelevato conformemente all’allegato 4.4.        TEMPERATURA.Per “temperatura” si intende la temperatura di un alimento surgelato misurata nel punto di posizionamento della parte termosensibile dello strumento o dispositivo di misura secondo la procedura di cui al punto 6.3.        Strumenti ausiliari per la misurazione della temperatura.Si utilizza uno strumento metallico appuntito, ad esempio un punteruolo da ghiaccio o una perforatrice manuale o meccanica o un succhiello di facile pulitura.4.        Specifiche generali degli strumenti di misura della temperatura Gli strumenti di misurazione della temperatura devono soddisfare ai seguenti requisiti:a)       il campo di misura dello strumento deve comprendere almeno l’intervallo da -20 ° C a + 30° Cb)       il tempo di risposta deve essere tale da consentire in tre minuti la lettura di una temperatura pari almeno al 90% della differenza tra i valori della lettura iniziale e della lettura finale;c)       l’errore massimo tollerato sui
valori indicati dallo strumento è pari a ± 0,5° C, nell’intervallo di temperatura da -20C a +30°C;
d)       l’indicazione fornita dallo strumento per una temperatura compresa nell’intervallo da -20°C a  +30° C, sotto l’influenza di temperature esterne, non deve variare più di 0,3°C;e)       le divisioni della scala dello strumento devono essere di almeno 0,1C;f)        l’esattezza dello strumento deve essere verificata ad intervalli periodici non superiori ad un anno;g)       lo strumento deve essere di tipo approvato dall’amministrazione metrica secondo le modalità di cui all’art.6 del regolamento sulla fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni; deve inoltre essere accompagnato da un certificato di taratura, riconosciuto valido dall’amministrazione metrica;h)       lo strumento deve poter essere pulito facilmente;i)         la parte termosensibile del dispositivo di misura deve essere progettata in modo da garantire un buon contatto termico con il prodotto;j)         le parti elettriche devono essere protette dagli effetti indesiderabili causati dalla condensa.

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