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4.
A parziale modifica di quanto espresso al punto 4.3,
i mezzi dotati di paratia divisoria fissa o mobile devono
essere dotati di un numero di sonde almeno pari al numero
di comparti creati da tali paratie.5.
Nel caso di più sonde installate su uno stesso mezzo
(o comparto), la temperatura di riferimento, una volta stabilizzata
dopo l’effettuazione del carico, sarà la più alta tra quelle
rilevate dalle sonde installate come sopra, escludendo i periodi
di sbrinamento.6.
APPROVAZIONE DEL TIPO DI SISTEMA.
1.
Il tipo di sistema è approvato quando ha ottenuto apposito
certificato di approvazione dell’Amministrazione metrica del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentito il Comitato centrale metrico, a seguito di esito positivo
delle prove destinate ad accertare la conformità ai requisiti
di cui agli allegati del presente regolamento e la sua affidabilità
metrologica nel tempo dopo 24 ore di funzionamento continuo.2.
La ditta costruttrice è tenuta a conservare il certificato
di approvazione di cui al punto 5.13.
Il mezzo di trasporto deve essere sempre fornito del
libretto di istruzioni conforme al punto 2.1 in cui devono
essere riportate anche le eventuali condizioni prescritte
dal certificato di approvazione del tipo.7.
VERIFICHE PERIODICHE.
1.
L’accertamento della conformità del sistema al tipo
approvato può essere effettuato dalla ditta costruttrice che
disponga di idonea strumentazione di misura riferibile a campioni
nazionali delle grandezze interessate o da un ufficio provinciale
metrico secondo la seguente periodicità:a)
almeno ogni anno per sistemi elettromeccanici;b)
almeno ogni due anni per sistemi elettronici.2.
Le verifiche periodiche riguardano le prove di funzionalità
e calibrazione dello strumento di misura e delle relative
sonde a corredo.3.
L’avvenuta verifica periodica è attestata mediante
autoadesivo indicante il nome del costruttore o l’ufficio
che l’ha eseguita e la data di scadenza della verifica medesima.
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