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Art.
5.
Abrogazioni
1.
Sono abrogati:a)
il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente
l’elenco degli alimenti surgelati;b)
il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente
i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua
la vendita degli alimenti surgelati;c)
il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente
i controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo
degli alimenti surgelati e le modalità da osservare per il
loro confezionamento e per l’etichettatura;d)
il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente
la determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione
degli alimenti;e)
il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente
le norme sul trasporto degli alimenti surgelati;f)
il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente
modifiche alla vigente disciplina degli alimenti surgelati.
Art. 6
. Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.2.
L’installazione sui mezzi di trasporto degli strumenti
per la registrazione automatica della temperatura deve essere
effettuata entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana, E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.Roma,
25 settembre 1995Il
Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianatoCLO’Il
Ministro della sanitàGuzzantiVisto,
il Guardasigilli: MancusoRegistrato
alla Corte dei conti l’8 novembre 1995Registro
n. 1 Industria, foglio n. 243
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