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LEGISLAZIONE
ALIMENTI SURGELATI
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n.110.
Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti
surgelati destinati all'alimentazione umana.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n.428, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/108/CEE
del Consigli del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio
e dell’artigianato e della sanità;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la produzione, la distribuzione
e la vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione
umana.
". I gelati non sono considerati alimenti surgelati.
Art. 2.
Definizione
1. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari:
a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto
"surgelazione", che permette di
superare con la rapidità necessaria, in funzione della
natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima
e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi
punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente
a valori pari o inferiori a -18°C;
b)
commercializzati come tali.
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