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Articolo 10
Visite delle autorità sanitarie e di controllo
Le autorità sanitarie hanno libero accesso all'ispezione dei
depositi e dei locali di vendita e al controllo delle autorizzazioni
sanitarie, certificazione dei banchi e dei nastri di termoregistrazione
delle temperature delle celle frigorifere. Il prelevamento
di campioni per analisi deve essere effettuato con rilascio
di verbale di prelevamento controfirmato dal gestore della
cella o del negozio. I campioni prelevati sono concessi a
titolo gratuito; essi devono essere trasportati ad una temperatura
non superiore a -18°C. Copia del verbale viene rilasciata
al gestore della cella o del negozio insieme ad un controcampione
del prodotto prelevato, che deve essere conservato a -18°C
fino alla definizione del caso. Talvolta al prelievo può accompagnarsi
il provvedimento di sequestro cautelativo del prodotto trovato
nella cella o nel banco. In nessun caso i prodotti posti sotto
sequestro cautelativo possono essere messi in vendita prima
di un eventuale dissequestro ufficiale. In tutti i casi di
prelevamento di campioni o di sequestro cautelativo, è opportuno
che il gestore della cella o del negozio mandi copia dei verbali
al concessionario o alla filiale di zona; nei casi più gravi
provvederà ad anticipare l'informazione telefonicamente o
a mezzo telefax.
Articolo 11
Lamentele dei consumatori
In caso di lamentele dei consumatori si raccomanda al gestore
del punto di vendita di:
- prendere nota con precisione della data e del tipo di rilievo;
- registrare le generalità del reclamante, il suo recapito
e il numero telefonico; - individuare, oltre al nome del prodotto,
il tipo di confezione e il suo peso, il codice del lotto di
produzione, la data, lo stabilimento, o il codice del produttore,
possibilmente la data di ricevimento del prodotto; - recuperare
se possibile la confezione difettosa; - informare telefonicamente
o a mezzo telefax il concessionario o la filiale di zona.
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