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Articolo 10
Visite delle autorità sanitarie e di controllo

Le autorità sanitarie hanno libero accesso all'ispezione dei depositi e dei locali di vendita e al controllo delle autorizzazioni sanitarie, certificazione dei banchi e dei nastri di termoregistrazione delle temperature delle celle frigorifere. Il prelevamento di campioni per analisi deve essere effettuato con rilascio di verbale di prelevamento controfirmato dal gestore della cella o del negozio. I campioni prelevati sono concessi a titolo gratuito; essi devono essere trasportati ad una temperatura non superiore a -18°C. Copia del verbale viene rilasciata al gestore della cella o del negozio insieme ad un controcampione del prodotto prelevato, che deve essere conservato a -18°C fino alla definizione del caso. Talvolta al prelievo può accompagnarsi il provvedimento di sequestro cautelativo del prodotto trovato nella cella o nel banco. In nessun caso i prodotti posti sotto sequestro cautelativo possono essere messi in vendita prima di un eventuale dissequestro ufficiale. In tutti i casi di prelevamento di campioni o di sequestro cautelativo, è opportuno che il gestore della cella o del negozio mandi copia dei verbali al concessionario o alla filiale di zona; nei casi più gravi provvederà ad anticipare l'informazione telefonicamente o a mezzo telefax.

Articolo 11
Lamentele dei consumatori

In caso di lamentele dei consumatori si raccomanda al gestore del punto di vendita di:
- prendere nota con precisione della data e del tipo di rilievo; - registrare le generalità del reclamante, il suo recapito e il numero telefonico; - individuare, oltre al nome del prodotto, il tipo di confezione e il suo peso, il codice del lotto di produzione, la data, lo stabilimento, o il codice del produttore, possibilmente la data di ricevimento del prodotto; - recuperare se possibile la confezione difettosa; - informare telefonicamente o a mezzo telefax il concessionario o la filiale di zona.

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